Giurisprudenza svizzera sui trust: un decennio di sviluppo

L'adesione della Svizzera alla Convenzione dell'Aja sui trust nel 2007 ha segnato un passo significativo verso il riconoscimento e l'integrazione dei trust esteri nel suo quadro giuridico. Da allora, i tribunali svizzeri hanno progressivamente sviluppato un corpus giurisprudenziale che offre chiarezza e prevedibilità sia agli operatori del diritto che alle famiglie internazionali.

Nell'ultimo decennio è emerso un tema ricorrente: i tribunali hanno dimostrato un approccio pragmatico, applicando i principi consolidati del diritto svizzero e tenendo conto delle caratteristiche distintive dei trust. Il risultato è una serie di sentenze in continua evoluzione che rafforza il ruolo della Svizzera come giurisdizione di riferimento per l'amministrazione e la supervisione di queste strutture.

Trust e successioni – Esclusione dal patrimonio

Nel 2024, il Tribunale federale svizzero ha apportato un contributo significativo alla limitata giurisprudenza svizzera sul trattamento dei trust nelle successioni svizzere.

In TF 5A_89/2024 (16 dicembre 2024), la Corte Suprema Federale ha affrontato la questione se i beni detenuti in un trust discrezionale irrevocabile facciano parte del patrimonio del disponente, ha chiarito la natura delle nomine dei beneficiari ed esaminato il ruolo di pentola a pressione (perequazione) nella divisione dei beni.

Il caso riguardava un disponente defunto che aveva istituito un trust discrezionale irrevocabile durante la sua vita. Dopo la sua morte, gli eredi legittimi contestarono se i beni del trust, venuti alla luce solo dopo la distribuzione dell'eredità, facessero parte del patrimonio del defunto.

La Corte Suprema Federale ha stabilito che i fondi del trust erano già stati tassati durante la vita del disponente e pertanto non facevano parte del patrimonio. Ha inoltre stabilito che la concessione dello status di beneficiario costituiva una donazione inter vivos, in quanto aveva avuto effetto durante la vita del disponente.

Un ulteriore punto controverso riguardava lo statuto, che prevedeva che, dopo la morte del disponente, due dei suoi figli avrebbero beneficiato del capitale e del reddito del trust. La questione era se questi beneficiari fossero obbligati a integrare tali benefici (perequazione) in sede di divisione del patrimonio. La Corte Suprema Federale ha concluso che, nel caso di un trust discrezionale, la mera nomina di un beneficiario alla morte del disponente non costituisce una donazione vitalizia che richieda una perequazione nell'ambito della distribuzione del patrimonio.

Questi chiarimenti forniscono garanzie essenziali per la pianificazione patrimoniale internazionale. Rafforzano la stabilità delle strutture fiduciarie transfrontaliere e danno alle famiglie la certezza che i beni trasferiti in un trust discrezionale correttamente costituito rimangano al di fuori del patrimonio del disponente e non vengano successivamente riclassificati come donazioni in vita.

Rappresentanza nei procedimenti penali – Autorità fiduciaria

In 1B_319/2022 (17 novembre 2022), il Tribunale federale ha chiarito che solo un trustee ha il diritto di sporgere denuncia penale in caso di appropriazione indebita dei beni del trust; i beneficiari, anche i mandanti, non possono agire direttamente dinanzi ai tribunali svizzeri.

Questa decisione sottolinea il ruolo centrale del fiduciario in quanto rappresentante legale del trust e previene rivendicazioni contrastanti da parte dei beneficiari, evidenziando l'importanza di nominare un fiduciario dotato delle competenze, del giudizio e dell'indipendenza richiesti.

Procedimenti di divorzio – Congelamento degli ordini

Anche i tribunali svizzeri hanno dimostrato un approccio pragmatico ai trust nelle controversie matrimoniali. Nel noto caso Rybolovlev, il signor Rybolovlev creò due trust discrezionali irrevocabili ciprioti nel 2005 all'insaputa della moglie, poco dopo che questa aveva rifiutato un accordo post-matrimoniale.

I principali beneficiari del trust erano lui stesso e le sue due figlie, esclusa la moglie, che secondo quanto da lui indicato avrebbe beneficiato del trust in base al suo testamento.

Dopo il divorzio, la signora Rybolovleva ha chiesto di includere i beni in trust del marito nel patrimonio coniugale. I tribunali svizzeri, applicando la Convenzione dell'Aja sul riconoscimento dei trust, hanno riconosciuto la validità dei trust e hanno concesso misure cautelari, come il congelamento dei beni, a tutela delle sue potenziali pretese. Dopo tre anni e mezzo di controversie sulle misure cautelari, i coniugi hanno finalmente affrontato il merito della loro causa, concentrandosi sulla liquidazione dei loro beni coniugali. I tribunali di Ginevra hanno valutato i beni in trust alla data della loro liquidazione, anziché al momento del divorzio, sottolineando che i trasferimenti irrevocabili senza il consenso del coniuge devono essere valutati al momento dell'alienazione. La Corte Suprema Federale ha confermato che il diritto svizzero rispetta i termini dei trust discrezionali esteri, garantendo al contempo l'equità nelle controversie matrimoniali.

L'accettazione di provvedimenti di congelamento dei beni detenuti in trust esteri dimostra che, nel rispetto dell'integrità delle strutture fiduciarie, i tribunali interverranno per garantire esiti equi nelle complesse controversie transfrontaliere. Ciò rassicura i coniugi che desiderano risultati equi, ricordando al contempo ai trustee che i beni del trust possono essere soggetti a misure cautelari in Svizzera.

(Tribunale federale svizzero, 5A_259/2010 del 26 aprile 2012).

Tassazione e trasparenza – Il quadro CRS

In 2C_946/2021 (6 giugno 2023), il Tribunale amministrativo federale ha confermato che le informazioni relative ai trust possono essere soggette a divulgazione ai sensi del Common Reporting Standard (CRS), anche quando i fiduciari o i protettori si trovano all'estero.

Il caso riguardava un trust con due disponenti argentini le cui informazioni erano state trasmesse all'Amministrazione federale delle contribuzioni (AFC) nell'ambito dello scambio automatico di informazioni fiscali in Svizzera. Sostenendo che la trasmissione delle informazioni all'Argentina avrebbe messo a rischio la loro persona, i disponenti hanno chiesto all'AFC di emettere una decisione, soggetta a ricorso, che si opponesse alla trasmissione.

La Corte suprema federale ha confermato la decisione dell'FTA, confermando che solo una violazione dell'ordine pubblico poteva giustificare la mancata divulgazione di informazioni e che nel caso di specie non sussisteva alcuna violazione del genere.

Questo allineamento agli standard internazionali riflette il fermo impegno della Svizzera verso la conformità globale. Trustee, protettori e consulenti devono aspettarsi che le informazioni sui trust possano essere condivise automaticamente con altre giurisdizioni.

Giurisdizione e legge applicabile – Trust estero

In LF160056-03 (25 novembre 2016), l'Alta Corte di Zurigo ha affermato che i tribunali svizzeri possono esercitare la giurisdizione nelle controversie in materia di trust anche se il trust stesso è regolato dal diritto straniero, a condizione che il trustee sia domiciliato in Svizzera. In questo caso, il tribunale di Zurigo ha accettato la giurisdizione, ma ha applicato il diritto di Guernsey come legge regolatrice del trust.

Questa distinzione è importante: il foro competente può essere in Svizzera, ma il diritto sostanziale applicato rimane quello della giurisdizione scelta per il trust. La sentenza garantisce che i beneficiari e le altre parti interessate abbiano accesso a un foro svizzero per la risoluzione delle controversie, sottolineando al contempo le responsabilità dei trustee che operano dalla Svizzera.

Conclusione

Nel loro insieme, queste decisioni segnano il progressivo consolidamento dell'approccio svizzero ai trust. Pur rimanendo creature di diritto straniero, i trust sono stati costantemente mantenuti e integrati nell'ordinamento giuridico svizzero in ambiti che spaziano dalla successione al contenzioso penale e matrimoniale, dalla fiscalità alla giurisdizione.

La direzione è chiara: la Svizzera continua a rafforzare la sua posizione di giurisdizione stabile e orientata al mercato internazionale, in grado di fornire un ambiente sicuro per l'amministrazione dei trust in un contesto transfrontaliero.

È opportuno ricordare che i trust rimangono disciplinati dal diritto estero, poiché la Svizzera non dispone di una propria legislazione sostanziale in materia di trust. È pertanto essenziale un'attenta strutturazione e amministrazione, e si raccomanda vivamente di rivolgersi a professionisti con le competenze necessarie.

Se desideri saperne di più su Swiss Trusts o se hai domande su come possiamo supportarti, contattaci Cristina Breitler al seguente indirizzo: christine.breitler@dixcart.com or advisor.switzerland@dixcart.com.

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